La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” (disponibile anche in E-Learning) e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
I lavoratori di aziende di qualsiasi codice ATECO che svolgono mansioni non comportanti l’accesso ai reparti produttivi e che svolgono attività d’ufficio eventualmente con uso del videoterminale (quali ad esempio: impiegato amministrativo, impiegato commerciale, centralinista, addetto al front office e/o back office) potranno seguire il modulo di carattere specifico per “attività d’ufficio” della durata di 4 ore.
Inoltre i Lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni. Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 è scaduto il giorno 11/01/2017.
Il Datore di lavoro, come previsto dall’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze (scarica fac simile designazione).
Tutti i lavoratori addetti alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi antincendio specifici.
I contenuti dei corsi di formazione antincendio devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio elevato) e conformi al DM 10/03/98.
Inoltre l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede anche che ogni addetto alle squadre antincendio effettui un aggiornamento antincendio periodico della formazione.
I nostri corsi prevedono delle prove pratiche che saranno svolte nella nuova Training Room di Creastage.
32 ore più una quota di ore per la verifica finale (da stabilire in relazione alle caratteristiche della verifica finale/simulazione). Obbligo di frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo.
Per i preposti con funzione di sorveglianza il modulo aggiuntivo non obbligatorio prevede una durata di 8 ore.
Contenuti
Modulo base teorico-pratico (comune ai due indirizzi): 12 ore
Presentazione del corso
Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili e ai lavori in quota;
Modulo A specifico-pratico (per l’accesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali): 20 ore
Modulo B specifico-pratico (per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi): 20 ore
Sono previste metodologie di apprendimento attivo basato su analisi di casi reali, simulazioni, esercitazioni pratiche in siti ove si possano riprodurre condizioni operative simili a quelle proprie dei luoghi di lavoro. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievo).
Sede
La formazione avviene in aula e presso un sito operativo/addestrativo.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
Il rilascio di questo attestato è subordinato alle seguenti condizioni:
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori all’effettuazione di lavori su funi, potranno avere accesso ad un modulo di formazione aggiuntiva, non obbligatoria, per “Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori”. Alla conclusione di esso è previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacità di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza e il rilascio di un attestato di frequenza. Anche per tale formazione aggiuntiva è previsto un modulo di aggiornamento.
Il corso è rivolto ai Lavoratori e Preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Nei lavori in cui è necessario montare e smontare un ponteggio, i lavoratori devono essere adeguatamente preparati alle operazioni previste. Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso pimus dedicato sia ai lavoratori che ai preposti; questi ultimi, in particolare, hanno anche il compito di sorvegliare le attività di montaggio e smontaggio. L’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso. La formazione comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Inoltre, vi è l’obbligo di redazione da parte dell’impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
La Nuova Norma CEI 11-27, 4° edizione del 2014, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza elettrica, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) ed Idonee ad effettuare in sicurezza lavori in tensione sugli impianti elettrici (PEI).
L’art. 82 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014.
Il percorso formativo per gli addetti ai lavori elettrici si compone di una parte teorica (livello 1 A e 2 A della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014) e una parte pratica (livello 1 B e 2 B della norma CEI 11-27 IV Edizione del 2014).
I corsi per Addetti ai Lavori Elettrici CEI 11-27 sono modulari ed è quindi possibile partecipare solo alla parte teorica, solo alla parte pratica o ad entrambe.
Successivamente a questi corsi di formazione i partecipanti potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “Persona Avvertita (PAV) ”, “Persona Esperta (PES) ” e “Idonea ai lavori elettrici in tensione” (PEI) ai sensi delle Nuove Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014 (CEI 11-48).